IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  ed  in
particolare l'art. 3;
  Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
  Acquisiti  i pareri degli organismi di rappresentanza del personale
militare;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
  Acquisito  il  parere  della  competente Commissione permanente del
Senato della Repubblica;
  Considerato  che  la competente commissione permanente della Camera
dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1995;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Istituzione dei ruoli
  1. Nell'Arma dei carabinieri sono istituiti i seguenti ruoli:
    a) appuntati e carabinieri;
    b) sovrintendenti;
    c) ispettori.
  2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi
del  personale dell'Arma dei carabinieri con i corrispondenti gradi o
qualifiche  delle  Forze  di  Polizia  sono  riportati nella allegata
tabella A.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e  stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
             -  La  legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992,
          n. 5, recante autorizzazione di spesa per  la  perequazione
          del  trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma dei
          carabinieri  in  relazione  alla   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di   giudicati,   nonche'   perequazione   dei  trattamenti
          economici  relativi  al  personale  della  altre  forze  di
          polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del
          rapporto  d'impiego  delle Forze di polizia e del personale
          delle Forze armate nonche' per il riordino  delle  relative
          carriere, attribuzione e trattamento economici".
             -  La  legge  29  aprile  1995, n. 130, reca: "Delega al
          Governo in materia  di  procedure  per  la  disciplina  del
          rapporto  d'impiego e per il riordino delle carriere, delle
          attribuzioni e dei trattamenti  economici  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate".