IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica; Considerato che la competente commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione dei ruoli 1. Nell'Arma dei carabinieri sono istituiti i seguenti ruoli: a) appuntati e carabinieri; b) sovrintendenti; c) ispettori. 2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi del personale dell'Arma dei carabinieri con i corrispondenti gradi o qualifiche delle Forze di Polizia sono riportati nella allegata tabella A.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale della altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzione e trattamento economici". - La legge 29 aprile 1995, n. 130, reca: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate".